Comitato di valutazione
L107/2015
Art. 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova
è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il
comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal
comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente
al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
Art. 129 c. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente
scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio
dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il
primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un
rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
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